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T.U. 16/07/1993Art. 38 - L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito. Art. 39 - Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolare modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto. Art. 40 - L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo titolo (professore di scuola media; professore incaricato presso l'Università; professore libero docente; professore ordinario; professore emerito; ecc.). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali. Art. 41 -L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera. Capitolo VI Rapporti con l'Ordine professionale Art. 42 - L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Art. 43 - L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche. Art. 44 - L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale. Art. 45 - L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine. Art. 46 - L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti. Art. 47 - L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico. Art. 48 -L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente. Art. 49 - L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: -informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; -dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione; - dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria; -non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati. Art. 50 - L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNA. L'architetto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNA non è consentita. Art. 51 - L'architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali. Art. 52 - L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso: a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice; b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNA le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria; c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita; d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto concorso. Art. 53 -Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto. Capitolo VII Sanzioni Art. 54 -La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine. Art. 55 - Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'Art. 45 del R.D. 23.10.1925 n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato. Art. 56 - Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap. I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi. Art. 57 - Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura. Art. 58 - Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei. Art. 59 - La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo. Capitolo VIII Disposizioni finali Art. 61 - Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall' Art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme. Art. 62 - Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria «L'Architetto» e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana. Esse entrano in vigore dal 1º gennaio 1994. Nota bene Costituisce infrazione disciplinare l'omissione o il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione da inviare alla C.N.P.A.I.A.L.P. in ottemperanza all' Art. 16 della Legge 3 Gennaio 1981 n. 6, modificata ed integrata dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 290. La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. |
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